Art. 119
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[1]L'autorita' di pubblica sicurezza, nel fare al condannato alla vigilanza tali prescrizioni, avra' riguardo ai precedenti di lui, non che al mestiere o professione che esercita, a fine di non rendergli difficile di occuparsi onestamente.
[2]Potra' limitarle, se il condannato tiene buona condotta o sia accolto da una societa' di patronato riconosciuta.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
