Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'autorita' di pubblica sicurezza, nel fare al condannato alla vigilanza tali prescrizioni, avra' riguardo ai precedenti di lui, non che al mestiere o professione che esercita, a fine di non rendergli difficile di occuparsi onestamente.

[2]Potra' limitarle, se il condannato tiene buona condotta o sia accolto da una societa' di patronato riconosciuta.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-23;5888~art119 · fonte del testo

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