Art. 118
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[1]Al condannato alla vigilanza puo' esser prescritto:
[2]1. di darsi a stabile lavoro e di farlo constare nel termine che sara' prefisso;
[3]2. di non abbandonare l'abitazione scelta, senza preventivo avviso all'ufficio locale di pubblica sicurezza;
[4]3. di non ritirarsi alla sera piu' tardi, e di non uscire al mattino piu' presto di una data ora;
[5]4. di non ritenere ne' portare armi proprie od altri istrumenti atti ad offendere;
[6]5. di non frequentare postriboli, ne' osterie od altri esercizi pubblici;
[7]6. di' non frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici;
[8]7. di non associarsi ai pregiudicati;
[9]8. di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti;
[10]9. di presentarsi all'autorita' locale di pubblica sicurezza nei giorni che saranno indicati, e ad ogni chiamata della medesima;
[11]10. di portar sempre in dosso la carta di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
