Art. 117
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[1]Il condannato alla vigilanza speciale dell'autorita' di pubblica sicurezza deve uniformarsi, per la durata della pena, alle prescrizioni dell'autorita' competente.
[2]Le prescrizioni sono trascritte sopra una carta di permanenza che gli e' consegnata, redigendone verbale.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
