Art. 115
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
In nessun caso i genitori, ascendenti o tutori possono ottenere, senza il consenso dell'autorita' competente, la restituzione del minore ricoverato in un istituto di educazione correzionale secondo l'articolo precedente, prima del termine ivi fissato.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
