Art. 114
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[1]Se il minore dei 18 anni e' privo di genitori, ascendenti o tutori, o se questi non possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza, il presidente o il giudice delegato ordina il di lui ricovero presso qualche famiglia onesta che consenta ad accettarlo, ovvero in un istituto di educazione correzionale, finche' abbia appreso una professione, un'arte, od un mestiere; ma non oltre il termine della minore eta'.
[2]I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta o di quella parte di essa che verra' di volta in volta determinata.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
