Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Ove l'ozioso, il vagabondo o il diffamato ai termini degli articoli 95 e 96 sia minore di 18 anni, il presidente o il giudice delegato, sul rapporto del Capo dell'ufficio provinciale o circondariale di pubblica sicurezza, ordina che sia consegnato al padre, all'ascendente o al tutore, con la intimazione di provvedere all'educazione e di invigilare la condotta di lui sotto comminatoria della multa sino a lire mille.

[2]In caso di persistente trascuranza potra' essere pronunziata la perdita dei diritti di patria potesta' e di tutela.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-23;5888~art113 · fonte del testo

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