Art. 113
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[1]Ove l'ozioso, il vagabondo o il diffamato ai termini degli articoli 95 e 96 sia minore di 18 anni, il presidente o il giudice delegato, sul rapporto del Capo dell'ufficio provinciale o circondariale di pubblica sicurezza, ordina che sia consegnato al padre, all'ascendente o al tutore, con la intimazione di provvedere all'educazione e di invigilare la condotta di lui sotto comminatoria della multa sino a lire mille.
[2]In caso di persistente trascuranza potra' essere pronunziata la perdita dei diritti di patria potesta' e di tutela.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
