Art. 111
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L'ufficiale pubblico che, per giovare o per nuocere a un individuo denunziato per l'ammonizione, rilascia un certificato non conforme alla verita' e' punito, ove il fatto non costituisca reato piu' grave, coll'arresto da uno a cinque mesi e con l'ammenda da lire trecento a millecinquecento.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
