Art. 110
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[1]Il contravventore alle prescrizioni dell'ordinanza di ammonizione e' punito coll'arresto sino a un anno estensibile a due in caso di recidiva e con la vigilanza speciale dell'autorita' di pubblica sicurezza.
[2]Contro la sentenza e' ammesso il ricorso in appello o in cassazione, cosi da parte del Pubblico Ministero come da quella dell'imputato, secondo le norme ordinarie del Codice di procedura penale.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
