Art. 109
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Il presidente o il giudice delegato, sulla domanda dell'ammonito, inteso il Capo dell'ufficio di pubblica sicurezza, o sulla proposta di quest'ultimo puo' revocare la ammonizione quando siano cessate le cause, per le quali fu inflitta.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
