Art. 108
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[1]L'ammonizione cessa di pien diritto allo scadere del biennio dal giorno dell'ordinanza, se nel frattempo l'ammonito non abbia riportato condanna per delitto o per contravvenzione alla ammonizione.
[2]Nel caso di condanna per tali titoli, il biennio decorre dal giorno del compimento della pena.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
