Art. 106
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il presidente potra' delegare le attribuzioni conferitegli da questa legge a uno o piu' giudici del tribunale.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
