Art. 105
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Il presidente prescrivera' inoltre all'ammmonito, a qualunque categoria appartenga, di non associarsi a persone pregiudicate; di non ritirarsi la sera piu' tardi, e di non uscire al mattino piu' presto di una data ora; di non portare armi e di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o case di prostituzione.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
