Art. 104
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Se si tratta di persona diffamata a termine degli articoli 95 e 96, il presidente le prescrivera' nell'ordinanza d'ammonizione, di vivere onestamente, di rispettare le persone e le proprieta', di non dar ragione a sospetti e di non abbandonare il lungo di sua dimora, senza preventivo avviso all'autorita' di pubblica sicurezza.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
