Art. 103
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Se si tratti di ozioso o di vagabndo il presidente gli prescrivera' nell'ordinanza d'ammonizione, di darsi, in un conveniente termine, al lavoro, di fissare stabilmente la propria dimora, di farla conoscere, nel termine stesso, all'autorita' locale di pubblica sicurezza e di non abbandonarla senza preventivo avviso all'autorita' medesima.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
