Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Se l'imputato impugna la denunzia e presenta le prove a difesa, il presidente, assunte le testimonianze ed esaminati i documenti esibiti, lo chiama nel modo stabilito dall'articolo 97 a comparire nuovamente innanzi a lui entro un termine non maggiore di dieci giorni da quello della prima comparizione, e, uditolo, pronunzia la sua ordinanza.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-23;5888~art101 · fonte del testo

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