Art. 100
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Se l'imputato ammette i fatti esposti nella denunzia o li nega senza addurre testimonianze od altre giustificazioni, il presidente pronunzia la sua ordinanza.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
