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[1]Oltre i casi previsti dal Codice penale, sono proibite le raccolte di armi da guerra o di parte di esse, di munizioni, uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di truppa.

[2]Il contravventore e' punito, ove il fatto non costituisca reato piu' grave, coll'arresto fino ad un anno, e con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-23;5888~art10 · fonte del testo

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