Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I promotori di una riunione pubblica devono darne avviso, almeno ventiquattro ore prima, all'autorita' locale di pubblica sicurezza.

[2]Il contravventore e' punito con l'ammenda di lire cento.

[3]Il Governo, in caso di contravvenzione, puo' impedire che la riunione abbia effetto.

[4]Queste disposizioni non si applicano alle riunioni elettorali.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-23;5888~art1 · fonte del testo

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