Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I promotori di una riunione pubblica devono darne avviso, almeno ventiquattro ore prima, all'autorita' locale di pubblica sicurezza.
[2]Il contravventore e' punito con l'ammenda di lire cento.
[3]Il Governo, in caso di contravvenzione, puo' impedire che la riunione abbia effetto.
[4]Queste disposizioni non si applicano alle riunioni elettorali.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
