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[1]Durante la proroga continuera' il corso legale di biglietti dei citati Istituti, ferme le speciali prescrizioni degli articoli 15 della legge 30 aprile 1874, N. 1920 (Serie 2ª), 16 della legge 7 aprile 1881, N. 133 (Serie 3ª), e 2, 3 e 4 della legge 28 giugno 1885, N. 3167 (Serie 3ª).
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 25 dicembre 1889.
[4]UMBERTO
[5]Miceli. Giolitti.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1889 al 16 dicembre 2009
