Art. 7 — Esportazione dei sali dalla Sicilia e dalla Sardegna
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[1]E' permessa l'esportazione dei sali dalla Sicilia e dalla Sardegna sopra bastimenti di una portata non minore di 50 tonnellate.
[2]E' permessa ancora sopra bastimenti di una portata minore, quando si dia cauzione pel prezzo di vendita secondo le tariffe.
[3]La cauzione sara' sciolta previo certificato del Console italiano, che attesti lo sbarco del sale nel porto a cui era destinato.
Testo in vigore dal 29 luglio 1862 al 16 dicembre 2009
