Art. 5 — Prescrizioni circa il carico, scarico, ancoraggio e partenza dei bastimenti

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[1]Le disposizioni contenute nella legge doganale per lo sbarco, il caricamento, l'ancoraggio, l'entrata e l'uscita delle merci saranno osservate anche pei sali e tabacchi, salvo le seguenti modificazioni:

[2]1.° Il manifesto dovra' essere presentato entro le dodici ore da quella dell'arrivo nei porti ove e' permesso lo sbarco, ed entro quattro ore nei casi di approdo per forza maggiore nei porti dove non e' permesso lo sbarco;

[3]2.° La provvista di bordo sara' posta sotto suggello e chiusa in un luogo sicuro del bastimento, o depositata nei magazzini della dogana per esser verificata e ricaricata sul bastimento il giorno della sua partenza;

[4]3.° I tabacchi per essere trasportati da un porto all'altro del Regno dovranno essere contenuti in colli chiusi con bollo a piombo.

Testo in vigore dal 29 luglio 1862 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1862-07-13;710~art5 · fonte del testo

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