Art. 33 — Disposizioni transitorie
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[1]Le disposizioni di questa legge relative alla privativa dei tabacchi non saranno applicabili alle Isole di Sicilia e di Capraja finche' non sara' provveduto con legge speciale.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Torino addi' 13 luglio 1862.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli R. Conforti.
[6]Quintino Sella.
Testo in vigore dal 29 luglio 1862 al 16 dicembre 2009
