Art. 31 — Ripartizione del valore dei generi di contrabbando
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Il valore dei generi sequestrati e verificati utili sara' attribuito a coloro che hanno sorpreso il contrabbando, secondo il prezzo che sara' determinato dal Ministro di Finanze.
Testo in vigore dal 29 luglio 1862 al 16 dicembre 2009
