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[1]Le disposizioni vigenti in materia doganale sono applicabili alle contravvenzioni riguardanti i sali e tabacchi, salve le seguenti eccezioni:
[2]1.° Si procedera' all'arresto personale del contravventore estero quando non dia idonea cauzione pel pagamento della multa;
[3]2.° I mezzi di trasporto potranno essere sequestrati per rispondere del pagamento della multa;
[4]3.° I contravventori ed i generi presi in contrabbando ed i mezzi di trasporto sequestrati saranno condotti al piu' vicino magazzino delle privative o al piu' vicino ufficio doganale per la formazione del processo verbale;
[5]4.° Nella ripartizione delle multe la parte che e' attribuita al Ricevitore doganale sara' data al magazziniere delle privative quando sia stato da lui compilato il processo verbale;
[6]5.° Dove non vi sono guardie doganali, l'ufficio di queste, rispetto al contrabbando, e' affidato agli agenti della forza pubblica.
Testo in vigore dal 29 luglio 1862 al 16 dicembre 2009
