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[1]Le disposizioni vigenti in materia doganale sono applicabili alle contravvenzioni riguardanti i sali e tabacchi, salve le seguenti eccezioni:

[2]1.° Si procedera' all'arresto personale del contravventore estero quando non dia idonea cauzione pel pagamento della multa;

[3]2.° I mezzi di trasporto potranno essere sequestrati per rispondere del pagamento della multa;

[4]3.° I contravventori ed i generi presi in contrabbando ed i mezzi di trasporto sequestrati saranno condotti al piu' vicino magazzino delle privative o al piu' vicino ufficio doganale per la formazione del processo verbale;

[5]4.° Nella ripartizione delle multe la parte che e' attribuita al Ricevitore doganale sara' data al magazziniere delle privative quando sia stato da lui compilato il processo verbale;

[6]5.° Dove non vi sono guardie doganali, l'ufficio di queste, rispetto al contrabbando, e' affidato agli agenti della forza pubblica.

Testo in vigore dal 29 luglio 1862 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1862-07-13;710~art30 · fonte del testo

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