Art. 3 — Coltivazione di tabacco

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[1]Il Ministro di Finanze ha per un quinquennio, e per le localita' dove la coltivazione del tabacco fu fin qui permessa, facolta' conformemente alle leggi vigenti di determinare ogni anno i siti opportuni alla coltivazione ed il numero delle piante che si potranno coltivare per l'approvvigionamento delle fabbriche del Governo e per l'esportazione all'estero; stabilisce pure il prezzo dei tabacchi della ventura raccolta destinati per l'approvvigionamento delle fabbriche.

[2]La spesa occorrente per la sorveglianza della coltivazione del tabacco permessa ai privati sara' sopportata da questi in proporzione della superficie dei terreni destinati a tale uso.

[3]Non potra' estendersi la coltivazione del tabacco nelle localita' nelle quali non esiste attualmente, se non per legge, salva tuttavia al Ministro la facolta' di fare esperimenti in proposito.

Testo in vigore dal 29 luglio 1862 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1862-07-13;710~art3 · fonte del testo

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