Art. 29 — Commutazione delle pene
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto od in carcere da tre giorni a tre mesi, estensibile fino a sei mesi in caso di recidiva, calcolando un giorno per ogni lire dieci della multa non pagata.
Testo in vigore dal 29 luglio 1862 al 16 dicembre 2009
