Art. 27 — Pene speciali pei rivenditori
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Sara' ritirata la licenza ai rivenditori che si rendessero colpevoli di contrabbando o di frode nel peso e nel prezzo dei generi venduti, o che fossero reiteratamente incorsi in contravvenzioni disciplinari, salve le maggiori pene in cui secondo le leggi siano incorsi per la natura della frode usata.
Testo in vigore dal 29 luglio 1862 al 16 dicembre 2009
