Art. 25 — Multa per l'adulterazione o mescolanza di generi
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I rivenditori ed i conduttori o appaltatori di trasporto che adulterassero i generi di privativa o mischiassero assieme le qualita' sono puniti con una multa non minore di lire 100, ne' maggiore di lire 200, oltre la rifazione del danno cui possono esser tenuti gli appaltatori.
Testo in vigore dal 29 luglio 1862 al 16 dicembre 2009
