Art. 23 — Multa per differenze riguardo alle disposizioni di transito
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Per le differenze di quantita' e di qualita' dei sali e dei tabacchi in transito, verificate all'uscita secondo le norme stabilite dal regolamento, saranno pagate le multe indicate nel precedente art. 17.
Testo in vigore dal 29 luglio 1862 al 16 dicembre 2009
