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[1]La fabbricazione e la vendita del sale continueranno ad essere libere nelle Isole dove presentemente non sono soggette a privativa.
[2]Le saline del continente, dove la fabbricazione si fa dai privati, continueranno provvisoriamente ad essere sottoposte ai regolamenti in vigore.
Testo in vigore dal 29 luglio 1862 al 16 dicembre 2009
