Art. 19 — Contravvenzioni assimilate al contrabbando
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[1]Sono ritenuti come colpevoli contrabbando
[2]1.° Quelli che producono fabbricano o preparano sale o tabacco senza avere adempiute le condizioni prescritte dalla legge e dai regolamenti.
[3]In questi casi i contravventori, oltre la pena del contrabbando, perdono tutti gli utensili destinati alla fabbricazione.
[4]2.° Quelli che in contravvenzione al divieto di cui nell'art. 12 della presente legge vendono, cedono o acquistano sali, dati dalla finanza a prezzo di eccezione.
[5]In questi casi, la multa e' la meta' di quella denominata nei precedenti articoli 16 e 17.
Testo in vigore dal 29 luglio 1862 al 16 dicembre 2009
