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[1]Doveri dei rivenditori.
[2]I rivenditori sono obbligati:
[3]1.° Di attenersi per la vendita al prezzo ed alle condizioni stabilite nelle tariffe in vigore;
[4]2.° Di tener esposto nel luogo dove vendono un esemplare della tariffa;
[5]3.° Di vendere i generi come si ricevono dai magazzini senza alterarli e senza mescolarne le qualita';
[6]4.° Di provvedersi ai magazzini loro assegnati, e di avere una provvisione sufficiente ai bisogni della consumazione.
Testo in vigore dal 29 luglio 1862 al 16 dicembre 2009
