Art. 12 — Sali venduti a prezzo di eccezione
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I sali per l'agricoltura, la pastorizia, l'industria e le arti non possono cedersi ad altri, ne' adoperarsi ad uso diverso di quello pel quale fu fatta la concessione.
Testo in vigore dal 29 luglio 1862 al 16 dicembre 2009
