Art. 10 — Transito di tabacchi e di sali e loro trasporto nella zona doganale
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[1]Il transito dei sali e tabacchi nel territorio dello Stato e' permesso colle condizioni e cautele che saranno stabilite con ispeciali regolamenti.
[2]Nella zona doganale lungo la frontiera di terra, il trasporto dei tabacchi nazionali per quantita' superiore a due chilogrammi e' soggetto a bolletta di circolazione e alle forme prescritte dai regolamenti.
[3]Nella zona doganale lungo la spiaggia del mare, e' necessaria la bolletta di circolazione pel trasporto dei sali in quantita' superiore a cinque chilogrammi.
Testo in vigore dal 29 luglio 1862 al 16 dicembre 2009
