Art. 10 — Transito di tabacchi e di sali e loro trasporto nella zona doganale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il transito dei sali e tabacchi nel territorio dello Stato e' permesso colle condizioni e cautele che saranno stabilite con ispeciali regolamenti.

[2]Nella zona doganale lungo la frontiera di terra, il trasporto dei tabacchi nazionali per quantita' superiore a due chilogrammi e' soggetto a bolletta di circolazione e alle forme prescritte dai regolamenti.

[3]Nella zona doganale lungo la spiaggia del mare, e' necessaria la bolletta di circolazione pel trasporto dei sali in quantita' superiore a cinque chilogrammi.

Testo in vigore dal 29 luglio 1862 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1862-07-13;710~art10 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari