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[1]Saranno puniti col carcere da otto giorni a sei mesi, oltre alle pene stabilite nell'articolo precedente:
[2]1.° Coloro che avranno commesso il contrabbando a mano armata, od in riunione di piu' di tre persone quantunque non armate, ove pero' al fatto non sieno applicabili le disposizioni degli articoli 247 e 254 del Codice penale;
[3]2.° Coloro che lo avranno commesso per mezzo di contraffazioni di marche d'uffizio e etichette, e di falsificazioni alle quali non sieno applicabili le disposizioni dell'art. 363 del Codice penale suddetto;
[4]3.° Coloro che avranno commesso il contrabbando per mezzo di corruzione di pubblici agenti, ove al fatto non sieno applicabili le disposizioni dell'art. 225 del Codice suddetto.
[5]In ogni caso all'agente pubblico convinto di corruzione sara' inflitta la pena del carcere non minore di tre mesi, oltre alle pene comminate 218 del summentovato Codice.
Testo in vigore dal 23 luglio 1865 al 16 dicembre 2009
