Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1865 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le pene comminate dall'art. 9 saranno raddoppiate per il contrabbando in caso di recidiva entro tre anni, e pel contrabbando e per le contravvenzioni parificate al contrabbando che si commettono da corrieri, da impresari e conduttori di vetture pubbliche, di alberghi, di osterie, di caffe' e di altri simili luoghi pubblici, da agenti delle strade ferrate, e da rivenditori autorizzati.

[2]Nel contrabbando e nelle contravvenzioni parificate al contrabbando che si commettono nei locali pubblici, gli impresari e conduttori suddetti saranno risponsabili delle multe incorse pel fatto de' loro dipendenti o commessi.

Testo in vigore dal 23 luglio 1865 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1865-06-15;2396~art11 · fonte del testo

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