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[1]Le pene comminate dall'art. 9 saranno raddoppiate per il contrabbando in caso di recidiva entro tre anni, e pel contrabbando e per le contravvenzioni parificate al contrabbando che si commettono da corrieri, da impresari e conduttori di vetture pubbliche, di alberghi, di osterie, di caffe' e di altri simili luoghi pubblici, da agenti delle strade ferrate, e da rivenditori autorizzati.
[2]Nel contrabbando e nelle contravvenzioni parificate al contrabbando che si commettono nei locali pubblici, gli impresari e conduttori suddetti saranno risponsabili delle multe incorse pel fatto de' loro dipendenti o commessi.
Testo in vigore dal 23 luglio 1865 al 16 dicembre 2009
