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[1]Nei Comuni dichiarati colpiti dalla pellagra sono assoggettate alla vigilanza ed alle prescrizioni dello Autorita' governative e locali la essiccazione, la conservazione e la consumazione alimentare del granturco e suoi derivati.
[2]Le norme provvisorie per l'immediata esecuzione del presente articolo e dei seguenti, e i Regolamenti speciali per disciplinarla in modo permanente, saranno approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, intesi il Consiglio provinciale di sanita' ed anche i Comizi agrari ed altri istituti agricoli legalmente esistenti nella provincia per la parte culturale.
Testo in vigore dal 10 ottobre 1902 al 16 dicembre 2009
