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[1]I Comuni, dove sia stata accertata endemia pellagrosa, saranno sottoposti al regime speciale dell'articolo 9 e seguenti della presente legge.
[2]La dichiarazione di applicazione degli articoli stessi e' fatta con decreto motivato del Prefetto, inteso il parere del Consiglio provinciale di sanita'.
[3]Essa a' esecutiva dal giorno della notificazione amministrativa al Sindaco, che deve pubblicarla nello stesso giorno.
Testo in vigore dal 10 ottobre 1902 al 16 dicembre 2009
