Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 ottobre 1902 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Ogni caso di pellagra, anche incipiente, deve essere denunziato nei modi stabiliti dagli articoli 45 e 47 della legge sulla sanita' pubblica 22 dicembre 1888, n. 5849.
Testo in vigore dal 10 ottobre 1902 al 16 dicembre 2009
