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Gli inficiali sanitari ed i vigili sanitari avranno facolta' di visitare i depositi dei negozianti di granaglie e di farine, gli opifici dei mugnai, i panifici ed i pastifici, per assicurare l'osservanza della presente legge.

Testo in vigore dal 10 ottobre 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-07-21;427~art6 · fonte del testo

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