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Le contravvenzioni ai tre precedenti articoli saranno denunziate all'Autorita' giudiziaria dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, e saranno punite con ammenda da L. 51 a L. L'ufficiale sanitario comunale, oltre che al Sindaco e al medico provinciale, denunziera' direttamente all'Autorita' giudiziaria le trasgressioni alla presente legge ed al corrispondente Regolamento, le quali importino applicazione di pena.

Testo in vigore dal 10 ottobre 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-07-21;427~art4 · fonte del testo

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