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[1]La circolazione nel Regno, la macinazione e l'utilizzazione del granturco e dei suoi derivati, guasti od imperfetti, per altro uso che non sia l'alimento dell'uomo, sono soggette ad autorizzazione del Prefetto o delle autorita' locali, alle condizioni fissate dal Regolamento.
[2]La mancanza di autorizzazione da' luogo al sequestro immediato del genere, senza pregiudizio delle sanzioni penali.
Testo in vigore dal 10 ottobre 1902 al 16 dicembre 2009
