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[1]All'esecuzione della presente legge sara' provveduto con Regolamento, approvato con decreto Reale su proposta dei Ministri dell'Interno e dell'Agricoltura e Commercio, inteso il Consiglio superiore di sanita'. 1
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 21 luglio 1902.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]G. Zanardelli. Giolitti. G. Baccelli. Di Broglio. Carcano.
[6]Visto, Il Guardasigilli Cocco-Ortu.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 15 ottobre 1922, n. 1764
1Il Regio Decreto 15 ottobre 1922, n. 1764 ha disposto (con l'art. 1, numero II, lettera e)) che "Nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati e avranno vigore i seguenti testi di leggi e regolamenti relativi ai monopoli industriali dello Stato italiano con le modificazioni e aggiunte portate dagli articoli 2 e seguenti del presente decreto. [...] II. - Disposizioni speciali per il monopolio dei sali: [...] e) legge 21 luglio 1902, n. 427 (art. 18 e 19)".
Testo in vigore dal 1 febbraio 1923 al 13 luglio 1924
