Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 1923 al 13 luglio 1924. Leggi il testo vigente →

[1]All'esecuzione della presente legge sara' provveduto con Regolamento, approvato con decreto Reale su proposta dei Ministri dell'Interno e dell'Agricoltura e Commercio, inteso il Consiglio superiore di sanita'. 1

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Racconigi, addi' 21 luglio 1902.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]G. Zanardelli. Giolitti. G. Baccelli. Di Broglio. Carcano.

[6]Visto, Il Guardasigilli Cocco-Ortu.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 15 ottobre 1922, n. 1764

1

Il Regio Decreto 15 ottobre 1922, n. 1764 ha disposto (con l'art. 1, numero II, lettera e)) che "Nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati e avranno vigore i seguenti testi di leggi e regolamenti relativi ai monopoli industriali dello Stato italiano con le modificazioni e aggiunte portate dagli articoli 2 e seguenti del presente decreto. [...] II. - Disposizioni speciali per il monopolio dei sali: [...] e) legge 21 luglio 1902, n. 427 (art. 18 e 19)".

Testo in vigore dal 1 febbraio 1923 al 13 luglio 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1923

Confronto con la versione in vigore dal 10 ottobre 1902 al 1 febbraio 1923.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 15 ottobre 1922, n. 1764

    Il Regio Decreto 15 ottobre 1922, n. 1764 ha disposto (con l'art. 1, numero II, lettera e)) che "Nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati e avranno vigore i seguenti testi di leggi e regolamenti relativi ai monopoli industriali dello Stato italiano con le modificazioni e aggiunte portate dagli articoli 2 e seguenti del presente decreto. [...] II. - Disposizioni speciali per il monopolio dei sali: [...] e) legge 21 luglio 1902, n. 427 (art. 18 e 19)".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1902-07-21;427~art19 · fonte del testo

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