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[1]Sul bilancio del Ministero dell'Interno sara' stanziata annualmente, in apposito capitolo, la somma di L. 100,000 per sussidi ai Comuni, per l'impianto ed il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra.
[2]Uguale stanziamento sara' fatto sul bilancio del Ministero d'Agricoltura e Commercio, per incoraggiamento e aiuti ad istituti preventivi d'indole economica e per miglioramenti delle pratiche agrarie.
Testo in vigore dal 10 ottobre 1902 al 16 dicembre 2009
