Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 ottobre 1902 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
In caso di esitanza o di rifiuto da parte di qualche Comune all'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente legge, provvedera' il Prefetto con le facolta' a lui demandate dalla legge comunale e provinciale, col concorso, per quanto occorra, della Giunta provinciale amministrativa.
Testo in vigore dal 10 ottobre 1902 al 16 dicembre 2009
