Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 ottobre 1902 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Alle spese di cui agli articoli 10, 11 e 12 si provvede:

  • a)col prodotto della beneficenza privata;
  • b)col concorso eventuale degli Enti e degli istituti pubblici;
  • c)col provento delle ammende di cui all'articolo 5;
  • d)col concorso del Comune e della Provincia, nella misura di una meta' per ciascuno;
  • e)coi sussidi dello Stato.

[2]I proventi, di cui alle lettere a e b, andranno a diminuzione della quota del Comune.

Testo in vigore dal 10 ottobre 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-07-21;427~art12 · fonte del testo

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