Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 ottobre 1902 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Alle spese di cui agli articoli 10, 11 e 12 si provvede:
- a)col prodotto della beneficenza privata;
- b)col concorso eventuale degli Enti e degli istituti pubblici;
- c)col provento delle ammende di cui all'articolo 5;
- d)col concorso del Comune e della Provincia, nella misura di una meta' per ciascuno;
- e)coi sussidi dello Stato.
[2]I proventi, di cui alle lettere a e b, andranno a diminuzione della quota del Comune.
Testo in vigore dal 10 ottobre 1902 al 16 dicembre 2009
