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[1]Nei Comuni dichiarati colpiti da pellagra, il Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita' e, dove esiste, la Commissione pellagrologica provinciale, ha facolta' di ordinare la costruzione o l'acquisto di uno o piu' essiccatoi per granturco, di capacita' corrispondente al bisogno locale.
[2]L'esercizio verra' regolato dalle norme prescritte dal Regolamento per l'esecuzione della legge.
[3]Il Prefetto ha, parimenti, facolta' di ordinare al Comune di destinare un locale, a giudizio dell'ufficiale sanitario, igienicamente adatto al deposito ed alla buona conservazione del granturco o della farina di proprieta' privata degli abitanti che manchino di case sane, e per la quantita' corrispondente al bisogno dell'alimentazione familiare.
[4]All'impianto dell'essicatoio ed alla costruzione od adattamento dei locali di deposito sono applicabili le norme ed i benefizi stabiliti dalla legge 8 febbraio 1900, n. 50, per i prestiti di favore per opere pubbliche d'igiene.
Testo in vigore dal 10 ottobre 1902 al 16 dicembre 2009
