Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 ottobre 1902 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
E' vietato vendere, ritenere per vendere, somministrare sotto qualsiasi forma a chicchessia:
- a)granturco immaturo, non bene essiccato, ammuffito, od in qualsiasi altro modo guasto, sia in grani che in farina;
- b)tutti i prodotti ottenuti da siffatta farina e quelli che, sebbene preparati con farina normale e sana, siano in seguito ammuffiti o comunque guastati.
Testo in vigore dal 10 ottobre 1902 al 16 dicembre 2009
