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[1]Qualora l'ingegnere delle miniere riconosca che l'uso delle mine puo' dar luogo a scoppio di gas od incendi, il Prefetto, sulla proposta di lui, dovra' proibirlo, in tutta la miniera o nei cantieri indicati dall'ingegnere stesso.

[2]Dovra' del pari proibire lo accumulamento nei sotterranei del minerale abbattuto, qualora, a parere dell'ingegnere, possa essere causa di pericolo.

Testo in vigore dal 17 aprile 1893 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1893-03-30;184~art9 · fonte del testo

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