Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1893 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
E' vietato di tenere depositi di materie esplosive od accensibili nei sotterranei, oltre i limiti e senza l'osservanza delle cautele da stabilirsi col regolamento.
Testo in vigore dal 17 aprile 1893 al 22 dicembre 2008
